Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’ordinanza num. 102/2021 dispone quanto segue:
- Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero
periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta. - Le istituzioni scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
- Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
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