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Rischio Sanitario

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 1/2021: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19

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Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021:

  1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza;
  3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  4. Le Istituzione Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 1/2021

Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 (Decreto Natale) – Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.313 del 18-12-2020)

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Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo:

ZONA ROSSA 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 1,2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

  • Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità
  • Consentita dalle 5 alle 22 la visita ad amici e parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio
  • Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione
  • Consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale
  • Chiusi: Negozi, Centri estetici, Bar e Ristoranti. Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
  • Aperti: Supermercati, Beni alimentari e prima necessità, Farmacie e Parafarmacie, Edicole, Tabaccherie, Parrucchieri, Barbieri

ZONA ARANCIONE 28, 29, 30 dicembre 2020 4 gennaio 2021

  • Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune
  • Si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia
  • Chiusi bar e ristoranti; consentito asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza restrizioni
  • Aperti negozi fino alle 21.

La violazione delle disposizioni del decreto legge 18/12/2020 e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Clicca sul link seguente per leggere il testo integrale del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172